La deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il gas ed il Sistema Idrico 6 Febbraio 2014, 40/2014/R/gas (nel seguito Deliberazione 40/2014) nel riformare le disposizioni regolamentari precedentemente adottate ai sensi della deliberazione AEEG 18 marzo 2004, n. 40 e s.m.i., ha espressamente conferito mandato al CIG per l’aggiornamento della 1ª edizione (agosto 2007) delle Linee Guida n. 11, nonché per la predisposizione della seguente documentazione, indicata all’art. 2.2 lettera c) e lettera d) dell’allegato A alla richiamata deliberazione:
· Dichiarazione del progettista dell’impianto relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi;
· Rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti.
Assolvendo al predetto mandato, è stata redatta questa “2ª edizione” delle Linee Guida n. 11, che tiene conto della necessità di disporre di criteri di accertamento documentale sempre aggiornati e atti a garantire l’uniformità dei criteri di accertamento stessi e dei relativi esiti. L’accertamento, come previsto dalla citata deliberazione e in conformità ai requisiti in essa prescritti, deve essere svolto da personale tecnico, dipendente o non dipendente dal distributore, avente i requisiti indicati nella stessa deliberazione. Il nuovo provvedimento conferma l’opportunità di una separazione tra la verifica preliminare di completezza e congruenza della documentazione pervenuta al distributore (trattata nella I parte della presente guida) e il successivo accertamento (II parte della presente guida) che potrà essere effettuato solo se la documentazione è completa e atta a consentire all’accertatore di rilevare le eventuali incoerenze rispetto alle regole tecniche/norme/linee guida vigenti, che determinano l’esito “negativo” dell’accertamento stesso.
Come indicato dal modulo Allegato I/40 alla Deliberazione 40/2104, l’installatore che compila la documentazione tecnica con la quale viene descritto l’impianto gas ai fini dell’accertamento documentale, è sempre quella che si accinge a effettuarne la “messa in servizio” dopo averlo realizzato completamente o, se già in parte esistente, dopo averne controllato la compatibilità con la parte di nuova esecuzione.